L’Imposta Municipale Unica (IMU) costituiva (assieme a TASI e TARI) la componente di natura patrimoniale della IUC, dovuta dal possessore di immobili.
Dal 1° gennaio 2014 non è dovuto il versamento dell’IMU per i seguenti immobili:
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.
ESENZIONI AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 2020 (DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”)
In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata (acconto) dell'imposta municipale propria (IMU) relativa a:
immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali
immobili degli stabilimenti termali
immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro)
immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
Per maggiori informazioni sulle deliberazioni del Comune di Gamalero ti invitiamo ad utilizzare il seguente link:
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